
Regime Forfettario – Speciale Sanitari
📄 Post Speciale: Professionisti Sanitari nel Forfettario 🩺
Tra divieti di fatturazione elettronica e invio dati al Sistema Tessera Sanitaria
Se sei un medico, un odontoiatra, uno psicologo o un altro professionista sanitario, il Regime Forfettario ha per te delle regole uniche, nate per proteggere un bene prezioso: la privacy dei tuoi pazienti. Mentre tutto il mondo della Partita IVA è ormai passato al digitale, il settore sanitario vive un’eccezione che devi conoscere per non rischiare sanzioni.
💻 Il Paradosso della Fattura Elettronica
Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per quasi tutti i forfettari, ma per i sanitari vige ancora un divieto specifico. Se le tue prestazioni sono rivolte a persone fisiche (pazienti privati), non devi (e non puoi) emettere fattura elettronica tramite il sistema SDI.
- Perché? Il legislatore vuole evitare che dati ultrasensibili sulla salute transitino e siano memorizzati nel database dell’Agenzia delle Entrate tramite il formato XML standard.
- Cosa devi fare? Per le prestazioni ai pazienti, devi continuare a emettere la fattura cartacea o in PDF.
- L’eccezione nell’eccezione: Se invece fatturi a una società (es. una clinica privata o una cooperativa), l’obbligo di fattura elettronica torna a essere attivo, poiché non c’è una persona fisica da tutelare direttamente.
🏥 Chi è coinvolto in questa disciplina?
L’elenco dei soggetti che devono seguire questa “via tradizionale” è lungo e comprende:
- Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- Psicologi e Psicoterapeuti;
- Infermieri e Ostetriche/i;
- Veterinari (per le cure agli animali dei privati);
- Tecnici sanitari di radiologia medica e ottici con comunicazione al Ministero della Salute.
🚨 Medici di Medicina Generale e Guardia Medica
Per chi lavora in convenzione con l’ASL (MMG o continuità assistenziale), la burocrazia si snellisce ulteriormente. In questo caso, il “foglio di liquidazione” emesso dall’ASL sostituisce a tutti gli effetti la fattura.
- Il documento è emesso in triplice copia: una per te, una per l’Agenzia delle Entrate e una per l’ente.
- Attenzione alla Certificazione Unica (CU): Mentre per i forfettari “standard” la CU è stata abolita dal 2024, per i medici che usano il foglio di liquidazione l’obbligo rimane in capo all’ASL, poiché non essendoci fattura elettronica, lo Stato ha bisogno di quel documento per tracciare i tuoi compensi.
💼 Il cumulo dei redditi: Dipendente + P.IVA
Molti sanitari lavorano in ospedale e hanno una piccola attività privata. Ricorda che se il tuo stipendio da dipendente supera i 35.000 € lordi (limite per 2025/2026), non puoi accedere al forfettario. Se invece sei sotto la soglia, puoi cumulare le due posizioni senza che il lavoro in ASL sia considerato “mera prosecuzione”, a patto che non ci siano manovre artificiose per pagare meno tasse.
Ricorda, noi di Flatty abbiamo per te il Software che ti permette di Fatturare ed Inviare direttamente a Tessera Sanitaria, senza bisogno del cartaceo.
🔍 FOCUS: L’invio obbligatorio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) Anche se sei in Regime Forfettario e non emetti fatture elettroniche, hai comunque l’obbligo di trasmettere i dati delle tue fatture al Sistema Tessera Sanitaria. Questo serve per permettere ai tuoi pazienti di trovare le spese mediche già caricate nel loro modello 730 precompilato. Ricorda: se un paziente si oppone all’invio dei dati (c.d. “opposizione”), dovrai annotarlo in fattura e non trasmettere quel dato al STS.






