
Regime Forfettario – Novità e Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Navigare nel Forfettario nel 2026
📅 Gestire una Partita IVA in regime forfettario richiede una vigilanza costante. Non commettere l’errore di verificare i requisiti solo in fase di apertura: la permanenza nel regime dipende da un monitoraggio periodico dei flussi e delle cause ostative. Noi di Flatty, ti teniamo aggiornati con i chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, ti forniamo gli strumenti necessari per evitare errori costosi e gestire la tua attività con la massima serenità fiscale.
Il Limite dei 85.000€: Cosa fa cumulo e cosa no?
Per restare nel regime agevolato, il limite dei ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente non deve superare la soglia di 85.000€. È fondamentale distinguere con precisione quali somme incassate pesano su questo tetto e quali ne restano escluse.
✅ Elementi Inclusi (Fanno cumulo):
- Diritti d’autore: I proventi per lo sfruttamento economico del diritto d’autore concorrono al limite. Vanno indicati nei righi LM22-LM27 e beneficiano della deduzione forfettaria (25% o 40%).
- Addebito del bollo da 2€: La marca da bollo in fattura (codice N2.2) è considerata ricavo/compenso a tutti gli effetti. Nota bene: rileva anche per il calcolo del contributo integrativo dovuto alle casse professionali.
- Redditi da lavoro sportivo: Nonostante la franchigia di esenzione fiscale fino a 15.000€, queste somme vanno comunque conteggiate per la verifica della soglia degli 85.000€.
- Compensi amministratore per medici: I compensi percepiti da un medico chirurgo che opera come consigliere di amministrazione presso la clinica dove svolge la professione sono qualificati come reddito di lavoro autonomo e fanno cumulo.
❌ Elementi Esclusi (Non fanno cumulo):
- Indennità sostitutive (es. Maternità): Sebbene siano considerate reddito tassabile, le indennità di maternità non costituiscono “ricavi o compensi” e quindi non rilevano per il limite di permanenza.
- Compensi indebiti restituiti: Se restituisci somme non spettanti al committente (es. rimborsi ad aziende sanitarie) per cause non imputabili alla tua condotta, tali importi non vengono conteggiati nel superamento della soglia.
- Autoconsumo: Per chi è già nel regime, l’autoconsumo non rileva in quanto operazione priva di manifestazione finanziaria (non c’è incasso).
La Regola d’Oro dei 100.000€: Quando l’uscita è immediata
⚠️ ATTENZIONE: Monitora gli incassi in tempo reale. Mentre il superamento del limite di 85.000€ (ma sotto i 100.000€) comporta il passaggio al regime ordinario solo dall’anno successivo, oltre i 100.000€ di incassi la fuoriuscita è immediata. In questo scenario, l’IVA deve essere applicata obbligatoriamente a partire dalla fattura che determina il superamento della soglia.
Lavoro Dipendente e Forfettario: Attenzione alle Soglie
💼 Se cumuli un reddito da dipendente con la Partita IVA, il limite da non superare è di 30.000€ lordi annui (innalzato eccezionalmente a 35.000€ per il biennio 2024-2025).
- Cosa contare: Rientrano nel calcolo anche i premi di risultato soggetti a imposta sostitutiva.
- Cosa escludere: Restano fuori gli arretrati soggetti a tassazione separata.
- L’ostacolo del “preavviso”: Non sottovalutare la tempistica di cessazione del rapporto. Se rassegni le dimissioni nell’anno X0 ma, per effetto del preavviso, il rapporto termina formalmente nell’anno X1, l’accesso al regime forfettario ti sarà precluso per tutto l’anno X1.
L’Errore Fatale: Il Comportamento Concludente
🛑 Non commettere errori sulla fatturazione: se possiedi i requisiti per il forfettario ma emetti fatture applicando l’IVA, stai compiendo una scelta tacita irreversibile per il regime ordinario (cosiddetto comportamento concludente). L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che non puoi rimediare a questo errore emettendo note di credito. Una volta emessa la fattura con IVA, sei vincolato al regime ordinario per l’intero anno, perdendo ogni beneficio agevolato.
Altri Casi Particolari e FAQ Rapide
💡 Passaggio da contabilità semplificata: Puoi passare al regime forfettario senza attendere il triennio. Essendo entrambi “regimi naturali”, il passaggio è sempre consentito da un anno all’altro se rispetti i requisiti.
💡 Partecipazioni in società e controllo: Il regime è precluso se controlli direttamente o indirettamente una SRL che svolge attività simile o riconducibile alla tua. Attenzione: anche il solo possesso della nuda proprietà in una SAS come socio accomandante è considerato causa ostativa.
💡 Aliquota start-up al 5%: Non puoi applicare l’imposta sostitutiva al 5% se l’attività è iniziata originariamente in regime ordinario per via di una causa ostativa, anche se tale causa viene meno in un secondo momento.
💡 Esclusione Fattura Elettronica per Medici (MMG): I medici di medicina generale in convenzione con il SSN restano esonerati dall’obbligo di fattura elettronica se l’azienda sanitaria (ASL) rilascia loro un “foglio di liquidazione” completo di tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge.
Conclusione e Consiglio Finale:
Il regime forfettario offre vantaggi straordinari, ma la sua apparente semplicità non deve farti abbassare la guardia. Un errore nel calcolo delle soglie o una svista sulla natura dei compensi può costarti caro in termini di imposte e adempimenti. Noi di Flatty, ti consigliamo di pianificare con attenzione i tuoi incassi e di consultare regolarmente un Professionista per verificare che la tua posizione sia sempre a norma, specialmente quando ti avvicini alle soglie critiche. ✨







